Author: | Stefano Papa | ISBN: | 9788892169197 |
Publisher: | Giappichelli Editore | Publication: | January 31, 2018 |
Imprint: | Giappichelli Editore | Language: | Italian |
Author: | Stefano Papa |
ISBN: | 9788892169197 |
Publisher: | Giappichelli Editore |
Publication: | January 31, 2018 |
Imprint: | Giappichelli Editore |
Language: | Italian |
Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1518, in data 15 luglio 2014, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha adottato il codice della giustizia sportiva. Giungeva così a compimento il percorso riformatore che da tempo interessava la giustizia sportiva, chiamata a rinnovarsi al fine di poter maggiormente garantire il regolare svolgersi delle competizioni sportive ed a coniugare, nei procedimenti giustiziali di sua titolarità, il rispetto di contrapposte esigenze di celerità e garantismo. L’organo di vertice dello sport nazionale ha elaborato una disciplina organica del processo sportivo, con l’evidente intento di armonizzare l’intera giustizia domestica operante nell’ordinamento. Le disposizioni codicistiche imponevano infatti alle Federazioni sportive nazionali di conformare al codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia, in tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua entrata in vigore.
Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1518, in data 15 luglio 2014, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha adottato il codice della giustizia sportiva. Giungeva così a compimento il percorso riformatore che da tempo interessava la giustizia sportiva, chiamata a rinnovarsi al fine di poter maggiormente garantire il regolare svolgersi delle competizioni sportive ed a coniugare, nei procedimenti giustiziali di sua titolarità, il rispetto di contrapposte esigenze di celerità e garantismo. L’organo di vertice dello sport nazionale ha elaborato una disciplina organica del processo sportivo, con l’evidente intento di armonizzare l’intera giustizia domestica operante nell’ordinamento. Le disposizioni codicistiche imponevano infatti alle Federazioni sportive nazionali di conformare al codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia, in tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua entrata in vigore.